RILIEVI TIPO MAPPALE

Il tipo mappale è un atto di aggiornamento inerente al Catasto terreni. Si tratta di un atto di natura prettamente tecnica; sostanzialmente permette l'inserimento sulla cartografia catastale di nuovi fabbricati edificati sul territorio, mediante l'ausilio del software Pregeo.

Lo stesso atto si utilizza per l'ampliamento dei fabbricati esistenti sulla cartografia che abbiano subito modifiche di sagoma.

L'atto tecnico deve essere redatto conformemente ai disposti della Circolare 2/88, che consiste nel rilievo tramite stazione totale o GPS e dalla versione 9 e 10 di PreGeo GPS appoggiato ai punti che delimitano l'area oggetto di intervento e ai punti fiduciali.

Il tipo mappale può essere redatto in modalità ordinaria o modesta entità (non necessita di rilievo).

Il tipo di frazionamento

Il tipo di frazionamento che individua gli attuali nuovi confini e ha valore giuridico e catastale, la sua redazione comporta:

  • Operazioni preliminari in cui il professionista richiede un estratto di mappa per tipo di frazionamento relativo alla particella e accerta i dati tecnici della medesima, essi vanno riportati nell'apposito modello 51 in carta lucida e nella parte grafica dovrà essere completato con i risultati del frazionamento;
  • Operazioni di rilievo planimetrico in cui l'oggetto del rilievo deve essere inquadrato nella rete dei punti fiduciali;
  • Elaborazione dei dati e predisposizione degli atti di aggiornamento in cui al tecnico è richiesto di produrre un elaborato che possa, sulla base delle misure assunte in campagna ricostruire la geometria dell'oggetto del rilievo;
  • Redazione degli elaborati tecnici in cui il professionista deve presentare all'ufficio tecnico erariale firmati i seguenti elaborati:
    • Il modello 51 che è un foglio in carta lucida che contiene il risultato del lavoro di frazionamento, i dati censuari delle particelle originarie, e i dati del professionista;
    • Il modello 51 F TP che contiene in triplice copia a ricalco la dimostrazione numerica del frazionamento, ovvero il risultato per quanto riguarda superficie e redditi, riporta i dati delle particelle originarie e di quelle derivate;
    • L'oggetto del rilievo che può essere introdotto direttamente sul modello 51 e deve contenere solo l'oggetto del rilievo e non devono essere necessariamente riportate le misure;
    • Lo schema del rilievo che è la dimostrazione grafica di come è avvenuto il frazionamento, redatto in opportuna scala, riportante lo schema delle operazioni di rilievo;
    • Il libretto delle misure che è un elaborato che contiene le indicazioni di tutte le osservazioni assunte direttamente sul terreno e di quelle calcolate;
    • La relazione tecnica che è un allegato che contiene tutte le osservazioni del tecnico e le giustificazioni relative al contenuto degli elaborati;
    • Le monografie dei punti fiduciali che sono le richieste della creazione di nuovi punti fiduciali con relativa documentazione fotografica;
    • Il floppy disk che è il dischetto del programma Pregeo contenente le informazioni metriche;
  • Trattamento del tipo di frazionamento in cui il tecnico accerta la conformità degli elaborati del professionista.
Questa procedura ormai obsoleta dall'entrata in vigore (01-01-2007) della procedura Pregeo 9 che prevede la dematerializzazione degli elaborati.

Aggiornamento catastale con procedura DOCFA

L'edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico). Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.

I professionisti possono utilizzare il software Docfa - Documenti catasto fabbricati scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, per compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l'accertamento: ​
  • delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento);
  • delle variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;
  • delle unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte;
  • dei beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili: ​
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie - pdf)

Dal 1° giugno 2015 è obbligatorio l'uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112 - pdf I professionisti devono presentare il documento per via telematica tramite la piattaforma Sister, che prevede l’abilitazione al servizio presentazione documenti. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, i documenti su supporto informatico potranno essere presentati presso l’Ufficio Provinciale competente per territorio, anche su appuntamento, che in alcuni Uffici può essere prenotato online da tutti i professionisti e correntemente dai soli professionisti dipendenti pubblici.

L’Agenzia effettua i controlli di accettazione ai fini della registrazione in banca dati del documento di aggiornamento e attiva successivamente eventuali controlli di merito. Se questi ultimi conducono a rettifiche d’Ufficio, le stesse sono iscritte in banca dati e poi notificate ai soggetti intestatari. Contro questi accertamenti è possibile ricorrere alla Commissione tributaria Provinciale competente per territorio, secondo le modalità e i termini indicati negli atti notificati

Attenzione: dal 1° giugno 2015, per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale Docfa e Pregeo è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche.