L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA.

L' A.P.E. è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.
E' uno strumento di controllo che classifica con una scala da A a G, le prestazioni energetiche degli edifici.

​Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, deve essere redatto nei seguenti casi:

  • dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita.
  • dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione.
  • dal gennaio 2012, negli annunci immobiliari, vanno evidenziati ed esposti gli indici di prestazione energetica dell’immobile (valore in kWh/mq anno).
Ulteriori casi in cui risulta obbligatorio: ​
  1. per il rilascio del certificato di agibilità di un immobile;
  2. a seguito di interventi di riqualificazione energetica e in caso di redazione di pratica ENEA.
La validità dell’Attestato è di 10 anni dalla data di emissione.

L'APE può essere redatto ESCLUSIVAMENTE da un "soggetto accreditato" chiamato “Certificatore Energetico” in possesso quindi di specifiche competenze in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
Il Certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e degli impianti come l'architetto e l'ingegnere ed ha conseguentemente responsabilità civili e penali in sede di emissione del certificato.
Il Certificatore è tenuto ad eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile oggetto dell’attestato
Il tecnico certificatore, a seguito del sopralluogo presso l'immobile, valuta le caratteristiche di isolamento termico delle murature e degli infissi, le caratteristiche geometriche dell'immobile, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto presente, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Con l'ausilio di specifici software elabora i calcoli ed i dati rilevati, effettua l'analisi energetica dell'immobile, compila il documento e rilascia la “classe energetica” che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
L’APE va conservato dal richiedente come una sorta di “libretto energetico” dell'immobile che deve essere consegnato al futuro proprietario o locatario.

​ APE e firma digitale
L'Attestato è firmato dal tecnico con la “firma digitale” ed inoltrato “on line”, per il relativo deposito, presso il competente ufficio del catasto energetico regionale (VENETO per la nostra regione).

Solo al termine di questa procedura di registrazione l'APE si può considerare valido.

​ La firma digitale ha completa validità legale e sostituisce il timbro originale.
I notai, in sede di compravendita, richiedono tuttavia anche la firma in originale del Certificatore apposta sul documento cartaceo da allegare all'atto.

​ ·Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo obbligatorio. i quali non richiedono preliminarmente i “codici catasto e la chiave” degli impianti termici/climatizzazione esistenti.
·Accertarsi, che il documento riporti in calce a ciascuna pagina i riferimenti della firma digitale e di avvenuto deposito presso il catasto energetico regionale.
(Se non presenti significa che l'Attestato non è stato depositato e che quindi non ha alcuna validità).

​ La documentazione da consegnare al Certificatore
  • -copia di una planimetria dello stato di fatto dell'immobile in scala;
  • -dati catastali dell’immobile;
  • -codice catasto e relativa chiave dell'impianto/i presente che non sono altro che i codici di registrazione dell'impianto esistente presso il catasto impianti regionale. (CIRCE).
​ Dove ricercare dunque questi codici?
  • l’impianto termico esistente è del tipo autonomo: i codici sono riportati all'interno del libretto della caldaia in possesso del proprietario. Altrimenti è necessario richiederli direttamente alla Ditta che esegue la manutenzione periodica della caldaia.
  • l’impianto termico esistente è del tipo centralizzato: i codici sono riportati all'interno del libretto dell'impianto comune pertanto devono essere richiesti all'Amministratore condominiale.
N.B.: senza i predetti codici non è possibile registrare e depositare l'APE presso il competente sito regionale